80 anni di passi, vette e amicizia.
Statuto
La Società Alpinisti Vicentini è un’associazione di promozione sociale regolata da uno Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci. Lo Statuto definisce la natura giuridica dell’associazione, i suoi scopi, le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, gli organi sociali e le regole di funzionamento interno.
SOCIETÀ ALPINISTI VICENTINI (S.A.V.)
S T A T U T O
ART. 1
(Denominazione e Sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato :
<<Società Alpinisti Vicentini (S.A.V.) APS>>
assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in Viale Trieste 29/B, nel Comune di Vicenza.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Finalità e attività)
1) L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, e più specificatamente: ha lo scopo di diffondere, l’amore all’alpinismo, lo studio e la conoscenza della montagna, la salvaguardia e la difesa della natura e del patrimonio artistico e paesaggistico, il tutto ispirandosi al principio delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione, in conformità ai più ampi concetti di democrazia e uguaglianza degli Associati. L’Associazione potrà anche partecipare ad altri Enti, Associazioni e Federazioni se ciò si dimostrasse utile al raggiungimento dei propri scopi. Questo, comunque, in nessun caso pregiudicherà la propria autonomia Sociale e Amministrativa.
2) Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati sono le attività di cui all’art. 5 comma 1 lettere e), i), k) del D.Lgs. 117/2017:
e) : Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
i) : Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo.
k) : Organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso.
3) Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- escursioni in comitiva, estive e invernali;
- scuola e corsi di roccia e di sci, estivi e invernali;
- manutenzione sentieri alpinistici;
- gite turistiche e culturali;
- propaganda a mezzo stampa, social network e conferenze;
- circolo di lettura e raccolta libri;
- raccolta fotografica.
4) l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5) l’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D. Lgs 117/17.
6) l’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto e, in via occasionale, anche al di fuori dello stesso.
ART. 3
(Ammissione)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 2 categorie di Associati:
ordinari: oltre i 14 anni, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
giovani: sono coloro che hanno meno di 14 anni, che versano una quota di iscrizione ridotta annualmente stabilita dall’Assemblea.
Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota Associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
ART.4
(Diritti e doveri degli Associati)
Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione ;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 21;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Gli Associati dell’Associazione hanno il dovere di:
- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
ART. 5
(Volontario e attività di volontariato)
L’Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.
ART. 6
(Recesso ed esclusione dell’ Associato)
L’ Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’ Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 7
(Gli Organi Sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (Organo eventuale)
- Organo di controllo e/o di revisione in conformità agli art.30 e art. 31 D. Lgs 117/17 subordinandolo alle nomine e alle condizioni di legge qualora previste.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 8
(L’ Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 10
(Validità Assemblee)
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di 3 deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, deleghe comprese, dei 2/3 degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ degli Associati.
ART. 11
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari minimo di 7 e massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
– amministra l’Associazione,
– attua le deliberazioni dell’Assemblea,
– predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
– predispone tutti gli elementi utili all’Assembla per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
– stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
– è responsabile degli adempimenti connessi con l’iscrizione al Runts,
– disciplina l’ammissione e l’esclusione degli Associati,
– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 12
(Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Organo di Controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017 .
L’organo di controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dei cui all’art. 14. Il bilancio sociale da atta degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro.
ART. 15
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote Associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 17
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART.18
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 19
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’ art. 18 D. Lgs. 117/2017.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21
(Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 22
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 23
(Norma transitoria)
– Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
– L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
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